16 Settembre 2024

Barriere architettoniche risarcimento del danno

colastici, banche, bancomat, uffici pubblici, fermate della metropolitana, l’inaccessibilità degli autobus, scale mobili, scale condominiali, spiagge e altro ancora, “costituisce discriminazione ai sensi dell’art. 2 della legge 1marzo 2006 n. 67.

L’art. 2 della legge n. 67/2006, recependo la direttiva europea 2000/78, riconosce al soggetto disabile un diritto soggettivo a non essere discriminato.

Difatti non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio della persona con disabilità che deve essere trattata al pari delle altre persone.

La presenza delle barriere architettoniche presso edifici comunali, scolastici, banche, bancomat, uffici pubblici, fermate della metropolitana, l’inaccessibilità degli autobus, scale mobili, scale condominiali, spiagge e altro ancora, “costituisce discriminazione ai sensi dell’art. 2 della legge 1marzo 2006 n. 67. È perciò consentito il ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui all’art. 3 della legge n. 67 del 2006, applicabile (…) quando l’accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualifica di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento”. 

Il disabile quindi ha il diritto di tutelarsi davanti al Tribunale facendo accertare la discriminazione con la richiesta del risarcimento del danno.

La violazione della legge costringe l’Ente e il privato al dovuto risarcimento del danno.

©Decio Rinaldi | www.classactionitalia.it

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